Antica Corte Milanese

Tassa di Soggiorno

 

Nel comune di Novate Milanese, a partire dal 1 aprile 2024, è previsto il versamento dell’imposta di soggiorno.
L’imposta è pari a €2,00 a persona per ogni notte fino alla settima, dall’ottava notte in poi non viene applicata.

Sono presenti le seguenti esenzioni:

  1. Minorenni fino al sedicesimo anno di età;
  2. residenti nel comune di Novate Milanese;
  3. un familiare e/o affine o comunque accompagnatore, e limitatamente al periodo di
    ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio
    della Provincia di Milano;
  4. i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture
    sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Milano e un relativo accompagnatore;
  5. il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al
    corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e
    limitatamente al servizio medesimo;
  6. i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito
    di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;
  7. i soggetti con invalidità al 100%;
  8. gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene
    corrisposto l’assegno di accompagnamento dall’INPS e dall’INAIL, in ragione di un
    accompagnatore per soggetto;
  9. il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività
    lavorativa.

a) L’esenzione di cui ai punti 3) e 4), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura
ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità
del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del
ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il
soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del
soggetto degente.

b) L’esenzione di cui ai punti 5), 6), 7), 8), è subordinata alla presentazione al gestore della
struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L’applicazione e le eventuali esenzioni verranno valutate in fase di registrazione degli ospiti in struttura.

* Normativa di riferimento *